Vaccino
H1N1 – Il contratto misterioso.
Il
7 ottobre scorso emanammo il seguente comunicato agli organi di stampa: “
… La Corte dei conti ha sollevato alcune eccezioni (in 11 punti) sulla
fornitura dei vaccini.
La dichiarata eccezionalità ha però vanificato la possibilità di
avere delucidazioni su di un singolare contratto di acquisto del vaccino
A(H1N1). Aldo Barbona (presidente
LIDU 1948 onlus)” Qualche
giornale ne sta parlando molto timidamente e allora torniamo
sull’argomento perché consideriamo necessario commentare la vicenda
in modo più approfondito.. Il 21 settembre 2009 la Corte dei conti, che
esercita controllo
di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato,
ha emanato la Deliberazione
n. 16/2009/P. La Corte con tale atto tenta
di dare la sua valutazione sul
“contratto di fornitura di dosi di
vaccino antinfluenzale A(H1N1) stipulato tra
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la
Novartis Vaccines and Diagnostics s.r.l..”. Chiede
perciò chiarimenti sui seguenti 11 punti del contratto:
1) la
decima premessa è parte integrante del contratto precisando che l'esito
delle ricerche, la capacità di sviluppare con successo il Prodotto, i
tempi di produzione, la qualità dell'inoculo virale, la capacità
produttiva e il lancio del prodotto sono ancora in corso di definizione,
sembra vanificare a favore della Novartis tutti i successivi vincoli
contrattuali;
2) la
tredicesima premessa prevede l'applicazione dell'IVA vigente al momento
della consegna anziché quella vigente alla firma del contratto;
3) l'art.
3.1 (ribadito dall'art. 5.3) prevede la possibilità del mancato
rispetto delle date di consegna del Prodotto, senza l'applicazione di
alcuna penalità;
4) l'art.
4.1 stabilisce che il Ministero accetti il prodotto anche in assenza
dell'autorizzazione all'ammissione in commercio in Italia, concordando
in tal caso un generico "Quality Agreement";
5) le
garanzie poste a favore del Ministero in caso di mancata autorizzazione
all'ammissione in commercio del Prodotto in Italia previste dall'art.
4.2 non appaiono correlate all'esborso finanziario sopportato dal
Ministero fino a quella data, né bilanciate con quelle poste a carico
del Ministero medesimo dall'art. 9.3 nel caso di impossibilità di
ritiro del Prodotto;
6) l'art.
4.4, riguardante eventuali difetti di Fabbricazione o Danni Fisici del
prodotto, richiede l'accordo della Novartis sull'esistenza degli stessi;
7) l'art.
4.5 prevede rimborsi al Ministero per danni causati a terzi,
limitatamente a causa di Difetti di Fabbricazione, mentre ai sensi
dell'art.. 4.6 il Ministero dovrà risarcire Novartis per danni causati
a terzi in tutti gli altri casi;
8) l'art.
9.3 prevede il pagamento alla Novartis di euro 24.080.000 (al netto di
IVA) ai fini della partecipazione ai costi in caso di non ottenimento
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del Prodotto, senza
alcuna specificazione in merito ai criteri di quantificazione del
predetto importo;
9) l'art.
9.5 stabilisce che, qualora il contratto venga risolto per violazione di
disposizioni essenziali da parte di Novartis, il pagamento dovrà
essere ugualmente effettuato per il prodotto fabbricato e consegnato;
10) l'art.
10.2 considera Informazioni Riservate anche l'esistenza del contratto e
le disposizioni in esso contenute, clausola in
considerazione dell'evidenza pubblica della procedura impossibile da
rispettare;
11) il
contratto appare carente di parere di organo tecnico in grado di
attestare la congruità dei prezzi in esso concordati. Analizzando
il contratto suddetto, la Corte dei conti scopre che non può
approfondire, il contratto è a trattativa riservata ed è stato secretato,
perché valgono
le stesse emergenze previste in caso di eventi calamitosi di natura
terroristica (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3275 del 28 marzo 2003 – Disposizioni urgenti di protezione civile per
fronteggiare l’emergenza derivante dall’attuale situazione
internazionale).
Scopre così che il
trattamento dell’influenza A(H1N1) è stata
messa nella mani della Protezione civile, alla stessa stregua degli
eventi calamitosi come terremoti, frane, guerre batteriologiche, ecc. Alla
luce delle considerazioni della Corte dei conti, veniamo per di più a
sapere che:
- Anche
se la Novartis non arrivasse in tempo a fornire i vaccini, noi
pagheremmo lo stesso 24.08.000 euro. (Vedi punto 8).
- Il
Ministero pagherà Novartis anche in caso di “non ottenimento
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del Prodotto”. (Vedi
punto 8)
- Il
fornitore (nel caso specifico Novartis) pagherà l’IVA alla consegna e
non alla stipula del contratto. (Vedi punto 2)
- Nell’eventualità
che ci siano difetti di fabbricazione, sarà la Novartis a dire
l’ultima parola sulla consistenza degli stessi. (Vedi punto 6)
- Novartis
pagherà i danni in caso di difetto di fabbricazione, in tutti gli altri
casi di danni a terzi pagherà il Ministero. (Vedi punti 6 e 7)
- Per
la Novartis non è prevista alcuna penalità. (Vedi punto 3).
La Corte dei conti conclude il documento affermando “Queste
dettagliate deroghe - anche se non del tutto esaustive - inducono la
Sezione a ritenere il provvedimento al di fuori degli ordinari schemi
contrattuali e di conseguenza - nel riconoscere l'eccezionalità e somma
urgenza dell'intervento - a non procedere alla disamina dei vari punti
di rilievo sollevati dall’Ufficio di controllo.” Se
ce ne fosse bisogno, abbiamo avuto ulteriore prova della incapacità
dei nostri governanti nello spendere i soldi dei cittadini governati,
come ci attesta la conclusione del documento al punto 11.
Roma lì, 19 ottobre 2009.
Aldo
Barbona
(Presidente “LIDU
1948 onlus”
– Lega Italiana dei Diritti Umani)
Massimo Andellini
(Presidente UVA
- Unione Vegetariana Animalista)
|